Prevenzione della Corruzione

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Responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione

dott. Attilio Riggio

Incarico e funzioni svolte: Dirigente Università di Salerno

E-mail: responsabiletac@unisa.it

Consultazioni con gli stakeholders

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e rendono pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio " (art. 1, comma 5).


Relazione del responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione

II giornata della trasparenza e di sensibilizzazione alle azioni contro la corruzione (2019) - materiali

Atti di accertamento delle violazioni interne

Nessun atto di accertamento in corso

Segnalazioni di illecito (Whistleblower)

Il "whistleblower" (letteralmente ‘soffiatore nel fischietto’) è uno strumento di lotta alla corruzione basato sulla collaborazione dei dipendenti, che in ragione del loro rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

Elemento fondamentale è costituito dalla tutela che viene assicurata al lavoratore che intende effettuare la segnalazione.

Nel recepire alcune convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre a tener conto delle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, l’articolo 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”:

  1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

  2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

  3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

  4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile. Il Responsabile, e tutti coloro che dovessero eventualmente essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

Segnalazione WhistleBlowing

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione: Responsabile di Ateneo Anticorruzione e Trasparenza
Ultimo aggiornamento: 10-04-2025
  • Amministrazione Trasparente