Prevenzione della Corruzione

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Responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione

dott. Attilio Riggio

Incarico e funzioni svolte: Dirigente Università di Salerno

E-mail: responsabiletac@unisa.it

Consultazioni con gli stakeholders

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e rendono pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio " (art. 1, comma 5).


Relazione del responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione

II giornata della trasparenza e di sensibilizzazione alle azioni contro la corruzione (2019) - materiali

Atti di accertamento delle violazioni interne

Nessun atto di accertamento in corso

Segnalazioni di illecito (Whistleblower)

Il "whistleblower" (letteralmente ‘soffiatore nel fischietto’) è uno strumento di lotta alla corruzione basato sulla collaborazione dei dipendenti, che in ragione del loro rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

Elemento fondamentale è costituito dalla tutela che viene assicurata al lavoratore che intende effettuare la segnalazione.

Nel recepire alcune convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre a tener conto delle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, l’articolo 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”:

  1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

  2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

  3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

  4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Per l’inoltro delle segnalazioni da parte dei dipendenti (personale tecnico amministrativo, docenti, ricercatori) dell’Università di Salerno, è disponibile la casella di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della corruzione (responsabiletac@unisa.it).

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile. Il Responsabile, e tutti coloro che dovessero eventualmente essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La segnalazione dovrà essere effettuata mediante l’inoltro, in allegato al messaggio, del modulo scaricabile qui, compilato in ogni sua parte.

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione: Responsabile di Ateneo Anticorruzione e Trasparenza
Ultimo aggiornamento: 13-02-2024
  • Amministrazione Trasparente